giovedì 25 novembre 2010

Lo statuto dell'Associazione



TITOLO I: Sede, Denominazione, Scopo e Durata
Art. 1 - E' costituita con sede legale in Roma c/o Barometro – viale Giulio Cesare 14 un’Associazione denominata Associazione Culturale Romani di Arezzo (ROAR).
L'Associazione ha sede provvisoria in Roma viale Giulio Cesare, n.14 c/o Barometro. Il domicilio legale dagli associati per ogni rapporto è la Sede Sociale. La Sede Sociale potrà essere trasferita su decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Art. 2 - Scopo e Finalità
Scopo dell'Associazione è quello di collaborare - in tutte le sue azioni - alla crescita della Società Civile anche favorendo la conoscenza, l’integrazione e lo spirito di amicizia tra tutti gli aretini che abitano, operano e transitano nella Capitale diffondendone delle opere, delle tradizioni, delle culture appartenenti a tutta la Provincia e le sue Valli (Casentino, Valdarno, Val di Chiana, Val Tiberina) presso la realtà romana aprendo le porte anche a tutte le altre associazioni territoriali aventi analoghe missioni .
Particolare interesse dell’Associazione sarà quello rivolto alla migliore conoscenza di temi quali:
- l'imprenditorialità culturale diffusa;
- il patrimonio paesaggistico e climatico;
- il patrimonio della tradizione enogastronomica;
- il patrimonio artistico e culturale e delle tradizioni.
Al fine di perseguire le suddette finalità l’Associazione potrà: organizzare incontri tra soci ed ogni altra attività, culturale, ricreativa, editoriale ed informatica lecita ed aderente agli scopi del circolo; organizzare e partecipare a convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio, video e informatico; pubblicare comunicazioni tramite media, collaborare con i media, partecipare ad altri circoli od associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociali, umanitari e di volontariato; stipulare convenzioni; fornire servizi di ristorazione e bar ai propri soci; attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari, agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, non persegue finalità di lucro, è apartitica. L’associazione non pone alcuna restrizione di sesso, colore, religione e censo ai propri associati. La durata dell'associazione è indeterminata.

TITOLO II: I Soci e la Composizione dell’Associazione
Art. 4 - Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche la cui volontà, simpatia e interesse sia mirata a condividere serate piacevoli insieme agli altri soci connesse allo scopo dell’Associazione medesima. Non è necessario essere nati nella Provincia, tuttavia il legame con il territorio di Arezzo dovrà essere fortemente motivato e documentato in sede di ammissione previa domanda all’Associazione Romani di Arezzo e un’intervista da parte di almeno due membri del Consiglio Direttivo.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Onorari;
d) Soci Benemeriti;
e) Soci Sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nello scopo dell’Associazione, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. I Soci Fondatori sono membri a vita del Consiglio Direttivo. Salvo diverse indicazioni i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.
Sono Soci Ordinari sono tutti coloro che si riconoscono nello scopo dell’Associazione e sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
Sono Soci Onorari quelle personalità che, con il loro contributo, consentono la crescita ed il raggiungimento dei risultati all’Associazione e che per ragioni connesse al prestigio conseguito nella professione, nelle arti, nello sport, nel volontariato e nella società civile l’Associazione sia onorata di annoverarli tra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’assemblea.
Soci benemeriti possono essere coloro che hanno meritato dall’Associazione uno speciale riconoscimento di Benemerenza.
I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi come Soci Sostenitori.
Art. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni (verbale o scritta):
- indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio;
- fornire una breve nota di presentazione che motivi l’interesse ed il legame con la Provincia di Arezzo e tale da consentirne al Consiglio Direttivo il parere favorevole per l’ammissione.
- dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali;
- pagare la quota sociale (comma non attivato);
Art. 6 - E' compito del Consiglio Direttivo ratificare l’ammissione entro 30 giorni. L’ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale
Art. 7 - Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

Diritti e obblighi degli associati
Art. 8 - La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera (articolo non attivato).
Art. 9 - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.
c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.
d) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 10 - I soci hanno diritto ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente
.
TITOLO III: Gli organi sociali dell’Associazione
Art. 11 - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente.
Art. 12 - L’assemblea dei soci fondatori nomina i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
Presidente;
Vice presidente;
Segretario organizzativo;
Tesoriere;
Consigliere.

TITOLO IV: L’Assemblea
Art. 13 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione(non attivato). Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numeri di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 14 - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza tramite mail, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro il primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso e-mail o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
.Art. 15 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio.
Art. 16 - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 17 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.
Art. 18 - I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di ¾ (tre quarti) dei voti presenti o rappresentati.
Altresì l’Assemblea straordinaria delibera sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo nonché dello scioglimento dell’Associazione.
Art. 19 - Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita nell’ordine del giorno
Le votazioni in assemblea ordinaria avvengono per alzata di mano fatta eccezione per votazioni che riguardano persone fisiche per le quali è necessaria la segretezza del voto.

TITOLO V : il Consiglio Direttivo
Art. 20 - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 soci . Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 24 mesi ed i suoi membri possono essere rieletti.
Prima della sua elezione l’Assemblea deve stabilire il numero di consiglieri da eleggere. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno un terzo , l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. I soci fondatori dell’Assemblea sono sempre membri del Consiglio Direttivo.
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
c) delibera sull'ammissione dei soci;
d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.
Art. 22 - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Art. 23 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.
Art 24 - Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.
Art. 25 - Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.
Art. 26 - Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.
Art. 27 - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

TITOLO VI: Le sessioni : quantità, scopo e programma
Art. 28 - Il numero di incontri (d’ora in avanti sessioni) con tutti i soci non deve essere inferiore a 2 sessioni all’anno e può svolgersi in sedi differenti previa la valutazione di sostenibilità economica e logistica da parte del Segretario Organizzativo membro del Consiglio Direttivo.
Art. 29 - Le sessioni devono rappresentare il momento di aggregazione fondamentale mirato a far progredire la conoscenza, l’integrazione e lo spirito di amicizia tra tutti i soci . Ciascun socio deve presenziare possibilmente a tutte le sessioni, qualora sia impossibilitato deve inviare un’informativa al Consiglio Direttivo almeno 2gg prima circa la mancata presenza.
Art. 30 - E’ cura del Presidente - in sede di insediamento - indicare il programma annuale delle sessioni in termini di contenuti, tracce di comunicazione su temi specifici in coerenza con le finalità dell’Associazione , raccordi con comunità della Provincia di Arezzo, raccordi con altre Associazioni/Imprese/rappresentanti della Società Civile e della realtà romana, scelte di indirizzo conviviale (ambienti di sessione, ristoranti, enoteche, cantine, ecc), partecipazione e organizzazioni di convegni, manifestazioni , ecc.

TITOLO VII: Il patrimonio
Art. 31 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- tasse di iscrizione (non attivate);
- quote annuali di associazione (non attivate);
- proventi per offerte di servizi vari a soci o a terzi;
- contributi volontari, lasciti, donazioni.
Art. 32 - Prima del 10 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

TITOLO VIII : Norme finali
Art. 33 - L’Associazione si estinguerà se l’insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari si ridurrà a meno di quattro. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi .
Art. 34 - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.